Possono, a norma dell'Articolo 5 dello Statuto, entrare a far parte dell' "Associazione per il Genepì" i coltivatori di erba genepì, i produttori dell'omonimo liquore, le persone o gli Enti che condividano lo scopo associativo, le società produttrici di semilavorati e prodotti a base di genepì, anche destinati ad un uso diverso da quello liquoristico. Le domande di ammissione a socio devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo dell' "Associazione per il Genepì" , e devono contenere le indicazioni riportate nell'Articolo 6 dello Statuto.