Regolamento

LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I: Rapporti fra gli associati

ART 1

I coltivatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo , entro il 15 marzo di ogni anno, i quantitativi di Genepì che prevedono di produrre. Ugualmente i produttori di liquore sono tenuti, entro la stessa data, a comunicare al Consiglio Direttivo il quantitativo di genepì che intendono acquistare nella stagione.

ART 2

I soci coltivatori sono tenuti a proporre l'acquisto dell'erba Genepì da loro prodotta in primo luogo ai soci produttori di liquore appartenenti all'Associazione, ed in seguito proposti dalla stessa.

I soci produttori di liquori, a loro volta, sono tenuti ad approvvigionarsi in prima istanza presso i coltivatori appartenenti all'Associazione.

ART 3

I prezzi di scambio fra gli associati devono conformarsi a quelli correnti di mercato in essere al momento della transazione.

Nel caso in cui i soci interessati allo scambio non riuscissero a trovare un' intesa, la questione viene demandata ad un apposito comitato istituito ogni anno dall'Assemblea su proposta del C.D.

TITOLO II: Costituzione e compiti del Comitato

ART 4

Il C.D. ogni anno propone all'Assemblea, entro il 30 Giugno, per la nomina, i nominativi dei componenti il Comitato.

Ciascun membro del Comitato dura in carica 12 mesi, ed è rinnovabile per altri due mandati.

ART 5

I. Il Comitato è formato da un minimo di tre ad un massimo di sei membri.

II. Essi sono scelti dal C.D. fra le personalità di rilievo del panorama socio economico del territorio di azione dell'Associazione e fra esperti nell'ambito della coltivazione e della commercializzazione del Genepy, nonché della commercializzazione e produzione del liquore da essa derivato.

III. Non possono far parte del Comitato:

a. I soci ordinari e sostenitori;

b. Il segretario;

c. Coloro i quali sono legati da vincoli di parentela fino al secondo grado con i soci ordinari e sostenitori;

d. Coloro i quali intrattengono od hanno intrattenuto a qualunque titolo relazioni economiche con i suddetti soggetti, nonché coloro i quali siano o siano stati loro soci, di diritto o di fatto. Sono altresì incompatibili con la carica coloro i quali abbiano od abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato con i soci ordinari e sostenitori.

IV Qualora uno dei membri del Comitato incorra in una delle suddette cause di incompatibilità, esso decade automaticamente dalla carica dal momento in cui la suddetta causa si appalesi agli altri membri del Comitato o dell'Associazione in generale, salvo restando la validità delle delibere del Comitato fino a quel momento adottate.

V Il membro decaduto non viene sostituito fino allo scadere del mandato in corso degli altri membri.

ART 6


Il Comitato si riunisce con convocazione irrituale ogni qual volta ce ne sia la necessità.

Il Comitato elegge fra coloro che lo compongono, in occasione della prima riunione dopo la nomina, un portavoce, unico abilitato a parlare in nome e per conto del Comitato stesso.

ART 7

L'appartenenza al Comitato non da diritto ad alcuna retribuzione, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute.

ART 8

Il Comitato decide a maggioranza dei suoi componenti, con modalità di votazione decise di volta in volta dai membri stessi.

ART 9

Al Comitato è demandata la funzione di esprimere pareri, consigli ed indirizzi in merito alla fissazione del prezzo ed alle modalità dello scambio dell'erba Genepy fra i soci coltivatori ed i soci produttori di liquore, nonché di dirimere le controversie in merito ai medesimi argomenti.

ART 10

I soci devono obbligatoriamente seguire le decisioni del Comitato prese in conseguenza dell'art 2, 2° comma del presente regolamento.

Nel caso in cui un socio non vi si confaccia, egli è escludibile dall'Associazione a norma dell'Art 10, 2° comma, lett A dello Statuto.

TITOLO III: Rimborsi spese

ART 11

Ai sensi dell'Art 24, ultimo comma dello Statuto, è riconosciuto ai membri del C.D. un rimborso per le spese di viaggio e trasferta sostenute nell'espletamento delle loro funzioni in seno all'Associazione.

Tale rimborso è riconosciuto anche al Segretario ed agli altri associati, quando questi agiscano su mandato dell'Associazione.

ART 12

L'ammontare dei rimborsi per le spese sostenute nell'utilizzo di automezzi propri è stabilito in base ad apposite tabelle proposte annualmente dal C.D. ed approvate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Tali tabelle devono tener conto delle spese documentate sostenute e della distanza percorsa.

ART 13

Ogni spesa di viaggio e trasferta deve essere preventivamente approvata dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

In ogni caso il totale complessivo dei rimborsi per spese di viaggio e trasferta di tutti gli aventi diritto non può eccedere, per ogni esercizio, la somma di un terzo dell'ammontare delle quote associative annuali.

ART 14

I rimborsi per spese di rappresentanza spettano esclusivamente al Presidente